| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 12/05/1927 n. 824Art. 25. Le porte dei focolari dei generatori a tubi da acqua devono essere munite di dispositivi che ne impediscano l'apertura in caso di rottura dei tubi. Locali Art. 26. I locali in cui trovansi generatori vapore, oltre a corrispondere alle norme regolamentari generali in materia di igiene sul lavoro, devono essere bene illuminati, di facile ingresso ed egresso e corrispondere alle altre condizioni che saranno prescritte con decreto del ministro per l'economia nazionale. Condotta dei generatori di vapore Art. 27. Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati agli articoli 4 e 5, può essere posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti: 1/a età non minore di 18 anni compiuti; 2/a moralità e buona condotta; 3/a idoneità fisica; 4/a possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispon dente. Art. 28. Quando più generatori posti nel medesimo opificio funzionino in locali separati o distinti, siano pure contigui, per ogni locale deve esservi un conduttore patentato, a meno che sia prescritto un numero maggiore, con ordinanza motivata dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Art. 29. Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici delegati dal ministero dell'economia nazionale, in base ai risultati di esami avanti ad apposita commissione, nominata dal ministero e composta dal capo circolo dell'ispettorato del lavoro, con funzioni di presidente, dal direttore della sezione dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione e da un esperto. Il capo circolo ed il direttore della sezione possono farsi sostituire da propri dipendenti tecnici. Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal ministero dell'economia nazionale. Art. 30. Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per l'ammissione agli esami, per le modalità di questi, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi, nonché per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti. Art. 31. Gli agenti tecnici dell'associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni. Anche gli ispettori del lavoro hanno facoltà di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma. Qualora il conduttore non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o per negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato infortunio, ovvero abbia comunque posto in pericolo l'incolumità di altri lavoratori, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, può, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge e dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni od anche revocare il certificato di abilitazione. Contro l'ordinanza del capo circolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente. Art. 32. Salvo i casi di forza maggiore, il conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni, fermi restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione. In caso di contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro può, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti e indipendentemente dalle altre sanzioni penali e dalle azioni civili, sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di infortunio, può anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi o revocare l'abilitazione. Contro i suddetti provvedimenti è dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente. Art. 33. In ogni locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto delle principali disposizioni relative agli obblighi dei con- duttori, compilato dall'associazione per il controllo sulla combustione. SEZIONE II Recipienti di vapore Art. 34. Ai recipienti di vapore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 del presente regolamento. Art. 35. Per i recipienti di vapore è ammesso l'impiego della ghisa con le limitazioni stabilite con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Art. 36. Ogni recipiente la cui pressione massima di lavoro sia inferiore di oltre mezzo kg. Per cmq. A quella del generatore o dei generatori dai quali riceve il vapore deve essere munito di una valvola di sicurezza il cui diametro non deve essere minore a quello del tubo adduttore del vapore ed in ogni caso non deve essere inferiore a 25 mm. tuttavia per le tubazioni molto grandi tale diametro può essere di 100 mm. La valvola deve essere caricata con un pezzo di un solo peso applicato direttamente se la pressione non supera 1,5 kg. per cmq. E il diametro 25 mm. ovvero anche mediante leva negli altri casi. Il peso e la lunghezza dei bracci di leva fissati dall'agente tecnico non possono per alcun motivo essere aumentati da altri. In via eccezionale, quando ne sia dimostrata la necessità ed in seguito ad autorizzazione dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, il caricamento della valvola può farsi con molla diretta e applicata all'estremità di una leva. La corsa della molla determinata all'atto della prova deve es- sere resa invariabile mediante apposito dispositivo. L'associazione predetta può anche esonerare dall'obbligo della valvola di sicurezza o di altri accessori quando, per le elaborazioni che avvengono nel recipiente, il loro funzionamento sia reso impossibile o malsicuro, ed in tal caso prescriverà a garanzia della sicurezza gli altri accessori e le cautele necessarie. Art. 37. Ogni recipiente di vapore, la cui pressione massima di lavoro sia superata di oltre 1/2 per cmq. da quella del generatore o dei generatori dai quali riceve il vapore, deve essere munito di un manometro per il quale valgono le disposizioni dell'art. 17. Il manometro può essere collocato direttamente sul recipiente o sul tubo adduttore del vapore, tra la valvola di intercettazione ed il recipiente. Art. 38. Quando per la natura delle operazioni che hanno luogo nel recipiente sia impossibile l'uso sicuro del manometro, a questo può essere sostituito un termometro di facile lettura e graduato anche in kg. per cmq. Collocato in posizione conveniente, bene in luce, sul quale sia indicata, con segno visibile, la temperatura massima alla quale il recipiente può funzionare. Art. 39. Qualora il vapore arrivi al recipiente da un generatore funzionante ad una pressione di oltre due kg. superiore a quella massima alla quale il recipiente può funzionare, la pressione più alta deve essere abbassata mediante dispositivo di riduzione seguito immediatamente da una valvola di sicurezza e da un manometro con segno visibile alla pressione ridotta e con rubinetto munito di appendice, giusta la disposizione dell'art. 18, per la applicazione del manometro campione. La pressione ridotta può superare al massimo di due kg. la pressione massima di lavoro del recipiente. Art. 40. Per i recipienti destinati a funzionare ad una pressione effettiva non superiore a mezzo kg. per cmq. Può fare le veci della valvola di sicurezza e del manometro un tubo ad aria libera, il cui tratto verticale determinante la pressione non superi i 5 m. di altezza quando la pressione sia data in colonna d'acqua o non superi 370 mm. quando sia data in colonna di mercurio. Il diametro interno di questo tubo deve essere uguale almeno a quello del tubo adduttore di vapore, con un minimo di 25 mm. e potrà essere limitato al massimo ad 80 mm. Art. 41. Quando uno o più recipienti attingano vapore da una condotta munita di dispositivo di riduzione seguito da valvola di sicurezza e da manometro con regolamentare disco di controllo, l'associazione nazionale per il controllo sulla combustione può esonerare dall'obbligo della valvola di sicurezza e del manometro quei recipienti la cui pressione massima di lavoro non sia superata di oltre mezzo kg. per cmq. dalla pressione del vapore determinata dopo il gruppo di riduzione. Art. 42. I recipienti nei quali il vapore viene in contatto con la materia da elaborare devono essere provvisti di un rubinetto di spia e di sfogo scaricante in modo da non danneggiare il personale. I recipienti nei quali il vapore non viene in contatto della materia da elaborare devono essere muniti di almeno un rubinetto di scarico dell'acqua di condensazione. SEZIONE III Recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Art. 43. I recipienti fissi che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti e che non siano assimilabili ai recipienti da impiegarsi per il trasporto di tali gas, sono soggetti, oltre che alla prova idraulica e alla prima visita interna, anche alle altre disposizioni per la tutela dell'incolumità dei lavoratori che potranno es- sere stabilite dal ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del consiglio tecnico suddetto, saranno determinati i tipi fissi di recipienti assimilabili a quelli per il trasporto dei gas. Art. 44. Per i recipienti da impiegarsi per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti e per i recipienti fissi ad essi assimilabili, debbono essere applicate norme identiche a quelle stabilite dagli articoli da 3 a 39 del regolamento approvato con decreto ministeriale del 12 settembre 1925, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1925, per le prove e verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti, fatta eccezione degli articoli 20, capov. 27, 31, 36, 37 e 38 di detto regolamento e salve le seguenti modificazioni a) le verifiche previste da detto decreto debbono essere eseguite esclusiva mente dagli agenti tecnici dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, alla quale gli interessati debbono presentare domanda b) gli esoneri dalle prescrizioni sulle dimensioni dei recipienti stabilite dall'art. 10 del citato decreto saranno concessi con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del consiglio tecnico dell'associazione predetta c) le norme speciali per la deroga agli spessori di recipienti di dimensioni eccezionali di cui all'art. 11 ultimo capoverso saranno emanate con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il consiglio tecnico suddetto; d) il nulla osta per l'uso nel regno di recipienti di fabbricazione estera, di cui all'art. 28 del citato decreto, sarà rilasciato dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, la quale determinerà altresì le ditte che agli effetti del citato art. Siano da ritenersi notoriamente idonee. Contro le deliberazioni dell'associazione è dato ricorso al ministro per l'economia nazionale, ai sensi dell'art. 110 del presente regolamento; e) le denuncie di cui all'art. 35 del citato decreto ministeriale 12 settembre 1925 debbono essere date entro 24 ore all'associazione predetta ed al ministero dell'economia nazionale (direzione generale del lavoro) nelle forme stabilite dall'art. 51; f) i recipienti per il trasporto di gas compressi a pressione inferiore a 20 kg. per cmq. sono sottoposti a tutte le prove e verifiche periodiche prescritte per i recipienti da impiegarsi per i gas compressi, liquefatti o disciolti, a pressione superiore. Secondo le modalità da stabilirsi è ammessa la dispensa dall'applicazione della precedente disposizione quando debba essere effettuato un breve per corso su via ordinaria per eseguire un trasporto su ferrovia o su linee assimi labili. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|